Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were mere complaints lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gueye and Diop inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued against the conviction for specific crimes and the lack of recidivism recognition, but the court found their arguments to be mere complaints without legal specificity. Consequently, the court ruled that these grounds are not permitted in a legality proceeding and rejected the claims as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in criminal legality proceedings are inadmissible if the grounds consist merely of complaints on facts or lack specific legal arguments, as they do not contribute to the legal review of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUEYE MODOU nato il 06/03/1970 DIOP MAKE nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41969/21 Gueye + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di Gueye e Diop, attinenti all'affermazione di responsabilità per i contestati reati, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 7,8);
Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Gueye che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presente M ia Silvia Giorgi Angelo dstanzo DEPOSITATO IN CAN ERIA 022 . 20 oggi