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Ordinanza — n. 15345/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15345/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15345/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVESE COSIMO nato a TARANTO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due motivi di ricorso - con cui si contestano, rispettivamente, la violazione dell'art. 99, quarto comma, e dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della contestata recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici in linea con gli orientamenti interpretativi consolidati, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione delle prestazioni d'invalidità cauzione per le spese ripetibili impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
99, quarto comma, e dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVESE COSIMO nato a TARANTO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due motivi di ricorso - con cui si contestano, rispettivamente, la violazione dell'art. 99, quarto comma, e dell'art. 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della contestata recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici in linea con gli orientamenti interpretativi consolidati, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati 42-4; DEPOSITATO IN CArg ERIA oggi, 2 O