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Ordinanza — n. 15344/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15344/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO IVAN nato a TARANTO il 08/07/1977 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui sì contesta il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o l'esclusione della contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché assolutamente generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui sì contesta il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o l'esclusione della contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché assolutamente generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO IVAN nato a TARANTO il 08/07/1977 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui sì contesta il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o l'esclusione della contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché assolutamente generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati /- DEPOSITATO' IN CAN E ERIA