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Ordinanza — n. 15343/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for lack of argumentation under Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Giugliano's appeal inadmissible due to its complete lack of substantive argumentation. The appellant merely complained about a violation of the obligation to pronounce a sentence of acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code without providing any logical comparison or defense against the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was absolutely generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal that merely complains of a violation of the obligation to pronounce a sentence of acquittal without arguing the request or comparing it with the reasoned decision is absolutely generic and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal lack of argumentation Article 129 Criminal Procedure inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende logical comparison verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO LUIGI nato a MONCALIERI il 19/10/1976 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che il ricorso è assolutamente generico, limitandosi l'imputato a lamentare la violazione dell'obbligo di pronuncia di sentenza di assoluzione ex art.129 cod. proc. pen. senza in alcun modo argomentare la richiesta e senza operare alcun confronto con la corretta e logicamente argomentata decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giov ni Liberati DEPOSITATO TEIL C