Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal liability for employer's failure to pay social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the employer's criminal liability for unpaid social security contributions. The court held that the appellate court correctly applied established legal principles, noting that the employer remains liable even if not directly managing employees. Consequently, the appeal was dismissed without reviewing the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 I. 689/1981; Art. 131 bis cod. pen.: The Supreme Court cannot re-examine the factual assessment of criminal liability or non-punishability when the lower court has correctly applied consolidated interpretative orientations and provided logical reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIORANDI RUDI nato a ROVERETO il 23/09/1959 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo motivo - con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata confermata la penale responsabilità benché il ricorrente, pur amministratore della società cooperativa, non si occupasse della gestione dei dipendenti, degli stipendi e del versamento delle ritenute previdenziali - non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, dal giudice di appello, non essendo dubbio che la responsabilità per il reato omissivo di cui all'art. 37 I. 689/1981 gravi sul datore di lavoro, il quale può risponderne anche a titolo concorsuale;
Considerato che è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il secondo motivo, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi sul punto ed avendo escluso, con non illogica motivazione, che il fatto fosse non punibile sia per la sua obiettiva gravità, sia per l'abitualità del ricorrente nel porre in essere condotte illecite, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di merito compiuta;
Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, assolutamente generico, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione nella conferma del trattamento sanzionatorio individuato dal giudice di primo grado, argomentato alla luce dell'entità dei contributi previdenziali omessi, e peraltro contenuto in termini non distanti dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati ATO IN CAN 1I E