Ordinanza — n. 15340/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BETTIN DANIELE nato a TORINO il 15/03/1979 DE MARTIN MAURIZIO nato a PEDEROBBA il 13/03/1968 CASASOLA AMEDEO nato il 02/02/1962 LIVIERO NICOLA nato a CITTADELLA il 27/11/1976 GERON ALESSANDRO nato a CASTELFRANCO VENETO il 24/07/1979 FAVARO ISACCO nato a CRESPANO DEL GRAPPA il 18/12/1973 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; P7 Rilevato che la richiesta di rimessione del processo, avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., è inammissibile, giusta la previsione di cui al quarto comma della citata disposizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che non risulta soddisfatto - e che neppure è stato allegato - il requisito della notifica della richiesta alle altre parti, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., adempimento che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BETTIN DANIELE nato a TORINO il 15/03/1979 DE MARTIN MAURIZIO nato a PEDEROBBA il 13/03/1968 CASASOLA AMEDEO nato il 02/02/1962 LIVIERO NICOLA nato a CITTADELLA il 27/11/1976 GERON ALESSANDRO nato a CASTELFRANCO VENETO il 24/07/1979 FAVARO ISACCO nato a CRESPANO DEL GRAPPA il 18/12/1973 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; P7 Rilevato che la richiesta di rimessione del processo, avanzata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., è inammissibile, giusta la previsione di cui al quarto comma della citata disposizione;
Considerato, invero, che non risulta soddisfatto - e che neppure è stato allegato - il requisito della notifica della richiesta alle altre parti, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., adempimento che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANCE ERRI oggi, .....