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Ordinanza — n. 15338/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits grievances already judged on evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances regarding evidence assessment were identical to those raised in the first-instance judgment. The appellant argued for a re-evaluation of circumstantial evidence used to establish criminal liability, but the appellate court had already thoroughly addressed these points with sound reasoning. Consequently, the court ruled that such arguments are not suitable for review in the stage of legal legitimacy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely repeat grievances already examined and dismissed in the judgment of first instance are inadmissible in the stage of legal legitimacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repeated grievances evidence assessment circumstantial evidence criminal liability legal legitimacy merits review traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEGJA ELTON nato a DURAZZO( ALBANIA) il 04/06/1987 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Elton Gjegia lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria utilizzata per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al suo concorso nel reato di ricezione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente trasportato via mare;

Considerato che si tratta di censure inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo riproduttive di doglianze già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, ampia, motivazione dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto buongoverno dei criteri di valutazione della prova indiziaria, sollecitando il ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie assolutamente estranea al giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANC L