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Ordinanza — n. 15336/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for drug purchase due to inadmissible lack of motivation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Haithem Hsini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain how the drug purchase was paid, but the Court found this objection insufficient to challenge the conviction's logic. The court ruled that the evidence, including phone records and arrest details, logically supported the finding of responsibility for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the omitted elements were not decisive, as they would not have necessarily led to a more favorable outcome had they been properly evaluated.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal drug purchase conviction decisive elements criminal procedure law imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015
Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012
267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HSINI HAITHEM nato il 12/06/1990 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Haithem Hsini contesta il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità anche in ordine al contestato reato di acquisto di gr. 20,5 di sostanza stupefacente, senza rispondere alla doglianza proposta circa il modo in cui detta sostanza sarebbe stata pagata;

Considerato che si tratta di motivo inammissibile, in quanto già disatteso dal giudice d'appello con adeguata motivazione, non inficiata dall'omessa risposta alla doglianza di cui si è detto, stante l'inidoneità della censura a scardinare la logicità della decisione, dovendo ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445);

Ritenuto, in particolare, che le prove riassunte (i contatti telefonici tra cedente ed acquirente dai quali si è desunto l'intervenuto accordo, con consumazione del reato, per l'acquisto di droga e il successivo arresto in flagranza dei due al momento della consegna dei 20 gr. di cocaina) supportino non illogicamente l'affermazione di responsabilità anche per quel reato, la cui esecuzione è caduta sotto la diretta percezione dei militari operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Re naud Giovanni Liberati DEPOSITATO M CAN LERI