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Ordinanza — n. 15334/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15334/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a NAPOLI il 09/08/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Luigi Esposito, dopo aver concordato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, ha lamentato con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 53, 55, 58 I. 689/1981, per mancata sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione, e dell'art. 256 bis d.lgs. 152 del 2006, con riguardo al motivo d'appello concernente la richiesta di revoca della condanna dell'imputato al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi qui proposti non rientrano tra quelli consentiti, dando la sentenza atto che erano stati rinunciati tutti i motivi d'appello con eccezione di quello concernente la quantificazione della pena, integralmente accolto come da richiesta concordata, avendo la sentenza peraltro argomentato le ragioni della mancata sostituzione comunque sollecitata dall'appellante; Rilevato, pertanto, che, al di là della proposta di inammissibilità del ricorso per i motivi comunicati alla parte, si debba concludere in tal senso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva ripristino dello stato precedente adeguamento della pena esecuzione della pena ripetizione dell'indebito misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a NAPOLI il 09/08/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che Luigi Esposito, dopo aver concordato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, ha lamentato con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 53, 55, 58 I. 689/1981, per mancata sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione, e dell'art. 256 bis d.lgs. 152 del 2006, con riguardo al motivo d'appello concernente la richiesta di revoca della condanna dell'imputato al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica;

Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);

Ritenuto che i motivi qui proposti non rientrano tra quelli consentiti, dando la sentenza atto che erano stati rinunciati tutti i motivi d'appello con eccezione di quello concernente la quantificazione della pena, integralmente accolto come da richiesta concordata, avendo la sentenza peraltro argomentato le ragioni della mancata sostituzione comunque sollecitata dall'appellante; Rilevato, pertanto, che, al di là della proposta di inammissibilità del ricorso per i motivi comunicati alla parte, si debba concludere in tal senso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Re naud Giovanni Liber