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Ordinanza — n. 15332/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal standing for factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Samanta Gabrielli inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding that she knew of her daughter's vehicle seizure, arguing the judge lacked motivation and misapplied criminal law. The court rejected this because the complaint contained only factual grievances and repeated arguments already properly examined by the appellate court without new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must raise admissible legal grounds, not mere factual complaints or repetitions of arguments already decided by the territorial court.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual grievances Court of Cassazione legal standing repetition of arguments sequestro del veicolo conoscenza effettiva diritto di conoscere i propri ascendenti

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
art. 349 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI SAMANTA nato a PESCIA il 30/05/1972 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Samanta Gabrielli contesta la mancata motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 349 cod. pen., avendo il giudice del merito ritenuto, pur in mancanza di prove, che la ricorrente avesse avuto diretta conoscenza del sequestro amministrativo del veicolo operato nei riguardi della figlia e da lei utilizzato per esigenze familiari;

Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché contiene mere doglianze in punto di fatto e poiché si limita a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale (pag. 6 della sentenza impugnata), senza confrontarsi realmente con le non illogiche argomentazioni spese in sentenza (ove si valorizza il fatto che il garage in cui era parcheggiata la vettura in fermo amministrativo fosse di proprietà della ricorrente e che i sigilli apposti fossero ben visibili);

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati (•n A 03-: DEPOSITATO IN CANCELLERIA