Ordinanza — n. 15327/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKERELE ESTHER natali 05/03/1989 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAato udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con dichiarazione trasmessa dal difensore costituito procuratore speciale, l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione alla sopravvenuta rinuncia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15327/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione alla sopravvenuta rinuncia.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKERELE ESTHER natali 05/03/1989 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAato udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con dichiarazione trasmessa dal difensore costituito procuratore speciale, l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione alla sopravvenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CA ogg