Ordinanza — n. 15326/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MISCIO ENRICO nato a NAPOLI il 30/03/1959 ROMANO MARCELLO nato a NAPOLI il 25/09/1963 MERLINO ITALO nato a NAPOLI il 03/04/1950 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due distinti, cumulativi, ricorsi presentano un primo motivo comune, con il quale gli imputati Enrico Di Miscio, Italo Merlino e Marcello Romano deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione, avendo il giudice ritenuto sussistente l'elemento volitivo ai fini della condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale d'imposta, laddove tale condotta sarebbe stata impossibile perché i ricorrenti erano detenuti e perché le scritture contabili erano state oggetto di sequestro;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MISCIO ENRICO nato a NAPOLI il 30/03/1959 ROMANO MARCELLO nato a NAPOLI il 25/09/1963 MERLINO ITALO nato a NAPOLI il 03/04/1950 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due distinti, cumulativi, ricorsi presentano un primo motivo comune, con il quale gli imputati Enrico Di Miscio, Italo Merlino e Marcello Romano deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione, avendo il giudice ritenuto sussistente l'elemento volitivo ai fini della condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale d'imposta, laddove tale condotta sarebbe stata impossibile perché i ricorrenti erano detenuti e perché le scritture contabili erano state oggetto di sequestro;
Considerato che si tratta di motivo inammissibile perché già analizzato e disatteso con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, essendosi non illogicamente argomentato come gli imputati - che parteciparono ad una frode c.d. "carosello" ben ricostruita dalla sentenza di primo grado e non contestata dai ricorrenti - benché detenuti, avrebbero comunque potuto provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, sì da non poter invocare lo status detentionis come causa di forza maggiore o di esclusione del dolo; Rilevato che anche il secondo motivo del ricorso di Marcello Romano e Italo Merlino, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo il giudice di merito non illogicamente argomentato, con adeguato esame delle doglianze difensive, l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CA LLERIA oggi. .....