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Ordinanza — n. 15325/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15325/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTERA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza, assolutamente generica, non consentita in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15325/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTERA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza, assolutamente generica, non consentita in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena circostanza aggravante scemata imputabilità alleggerimento della pena esenzione dalla pena ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTERA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza, assolutamente generica, non consentita in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANCEL oggi, 2 0