Ordinanza — n. 15324/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMIRI HASSIB nato il 05/12/1990 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAi date-wevistrafte-parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico, il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento di cause di non punibilità, nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15324/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMIRI HASSIB nato il 05/12/1990 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAi date-wevistrafte-parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico, il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento di cause di non punibilità, nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati 7/"-- DEPOSITATO IN C