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Ordinanza — n. 15323/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding use of confidential police info in drug seizure proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Quadrini's appeal inadmissible, rejecting his claims that confidential police information violated procedural rights. The court found the lower court's reliance on such data for the search and seizure of marijuana legally sound and necessary. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the alleged violations.

Regesto Legislator

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Art. 103 comma 3 DPR 309/1990; Art. 203 cod. proc. pen.: The prohibition against using anonymous denunciations does not restrict police investigative initiatives to acquire knowledge of a crime, and searches based on confidential information remain valid when necessity and urgency are present.

Parole chiave

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confidential police information drug seizure legality anonymous denunciation ban investigative necessity procedural inadmissibility search and seizure Italian criminal procedure perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 103 comma 3 DPR 309/1990
278030), mentre un'eventuale perquisizione illegittima ex art. 103 t.u.
Art. 203 cod. proc. pen.
non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod.
Art. 333 comma 3 cod. proc. pen.
e in assenza di motivi di particolare necessità ed urgenza che avrebbero impedito di richiedere l'autorizzazione del pubblico ministero - è manifestamente infondato, essendosi già più volte precisato, proprio in casi analoghi, che il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod.
Art. 203 cod. pen.
non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod.
art. 203 cod. pen
non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Palmeri, Rv. 278030
pen., non si riferisce alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Palmeri, Rv. 278030), mentre un'eventuale perquisizione illegittima ex art.
Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580
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Sentenza 219/2019
Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 191 CPP regarding inadmissibility of evidence from illegal searches.
Ordinanza 116/2022
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding search and seizure rules under criminal procedure and drug laws.
Sentenza 252/2020
Italian Constitutional Court declares Drug Law article 103 unconstitutional for lacking phone warrant validation. The court allows the challenge against the Drug Law but dismisses the challenge against the Criminal Procedure Code. The court ruled that phone warrants for home searches require judicial validation to protect constitutional rights. The court held that the lack of validation for phone warrants violates the principle of legality and proportionality. The court emphasized that legislative discretion must respect fundamental rights guarantees. The court noted that the legislature may introduce a more congruent disciplinary framework in the future. The court found that the specific provision in the Drug Law was the sole source of the constitutional defect. The court determined that the dismissal of the Criminal Procedure Code challenge was due to lack of specific harm. The court concluded that the decision respects the balance between investigative needs and individual liberties.
Ordinanza — n. 43019/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because search warrant validation is not appealable to the Supreme Court.
Sentenza — n. 45557/2022 — snpen
Cassation annuls GIP order dismissing opposition due to unvalidated generic seizure of evidence.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRINI LUCA nato a ANCONA il 07/12/1984 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui Luca Quadrini deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le risultanze probatorie della perquisizione eseguita sulla base di informazioni investigative confidenziali, in violazione degli artt. 103, comma 3, d.P.R. 309/1990 e 203 cod. proc. pen. e in assenza di motivi di particolare necessità ed urgenza che avrebbero impedito di richiedere l'autorizzazione del pubblico ministero - è manifestamente infondato, essendosi già più volte precisato, proprio in casi analoghi, che il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., non si riferisce alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Palmeri, Rv. 278030), mentre un'eventuale perquisizione illegittima ex art. 103 t.u. stup. non rende comunque illegittimo il sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione (Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580), avendo la sentenza impugnata non illogicamente argomentato, peraltro, come nel caso di specie ricorressero motivi di necessità ed urgenza che imponevano l'immediata perquisizione;

Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale in quanto ricostruita sulla base di mere congetture e deduzioni della polizia giudiziaria, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista alcun travisamento della prova, avendo la sentenza (pag.

5) non illogicamente spiegato le ragioni per cui era stato attribuito all'imputato lo zaino contenente i barattoli di marijuana rinvenuti sul tetto dell'abitazione; Considerato che, alla luce di quanto appena osservato, il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 203 cod. pen., per avere la Corte d'appello utilizzato informazioni confidenziali di polizia quale elemento di riscontro per la colpevolezza del ricorrente - è parimenti inammissibile in quanto lamenta la violazione di norme processuali smentita dagli atti processuali, avendo la sentenza, appunto, aliunde ricavato l'attribuibilità dello zaino all'imputato, senza che il ricorrente effettui al proposito l'indispensabile prova di resistenza rispetto all'aggiuntivo rilievo effettuato a pag. 6 della sentenza impugnata e fatto oggetto di censura; t;e",14,3 Rilevato che il quarto motivodi 7M 131 et con il quale si contesta l'omessa motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena ed applicazione delle (f circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di censure sul trattamento sanzionatorio mosse a fronte di una non illogica motivazione (pag. 8), che dà adeguatamente conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuito al giudice di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati Gt; DE