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Ordinanza — n. 15321/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere complaints or already decided on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for logical flaws in the lower court's reasoning regarding intercepted conversations and sentencing, but the court found these grievances merely reproduced arguments already analyzed and rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce grievances already analyzed and rejected by the contested judgment or if they concern facts not subject to review at the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaint reproduced grievances stage of legality court costs traffico aggravato di stupefacenti dubbio circa il carattere di infrazione divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 73, comma 5 t.u. stup.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOUMBIA ARNE' nato il 04/02/1987 KONATE YACOUBA nato il 30/09/1978 SANGARE MINIKORO nato il 14/05/1967 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, Arné Doumbia deduce, rispettivamente, l'illogicità della motivazione in ordine alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quanto all'affermazione della responsabilità penale sulla base di conversazioni intercettate non chiare ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., nonché la violazione di legge e la mancata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 30-32), con la quale il ricorrente non si confronta; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, Yacouba Konate deduce la mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione della propria responsabilità - argomentata esclusivamente con il richiamo% ad intercettazioni telefoniche non probanti - ed alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena irrogata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già analizzate e disattese con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata (pagg. 32-33) - che non illogicamente argomenta le ragioni per cui le conversazioni intercettate dimostrano il concorso del ricorrente nel reato a lui ascritto e l'impossibilità di riconoscere il fatto di lieve entità - e perché concernenti il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (essendo peraltro già state riconosciute nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche, muovendo da una pena sostanzialmente corrispondente al minimo edittale);

Rilevato che, con il primo motivo, Minikoro Sangare lamenta il vizio di motivazione in relazione alla propria individuazione quale interlocutore nelle conversazioni telefoniche intercettate su diverse utenze, avendo la Corte d'appello utilizzato elementi di giudizio aventi una valenza puramente indiziaria, e, con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al capo 15) dell'imputazione, che non precisa il tipo di sostanza oggetto di detenzione e cessione, il quantitativo ceduto, i concorrenti nel reato e la data di commissione;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, il primo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed entrambi perché riproduttivi di profili già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 39-40), che, per un verso, ha non illogicamente argomentato (sulla scorta dei servizi di appostamento e delle conformi valutazioni circa l'identità della voce effettuate dagli operanti e dal perito trascrittore) l'attribuzione delle conversazioni esaminate al ricorrente e, per altro verso, la sufficientemente chiara enunciazione della contestazione mossa al capo 15) rispetto alla concreta possibilità dell'imputato di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741), senza che le censure mosse in ricorso possano inficiare la logicità delle conclusioni;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Libe