Ordinanza — n. 15320/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO CASTRIOTTA CARMINE nato a TERMOLI il 16/07/1973 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Carmine Cristino Castriotta contesta il vizio di motivazione per erronea valutazione della prova indiziaria laddove è stata lui attribuita la titolarità dello stupefacente sul presupposto che i militari intervenuti lo avrebbero notato mentre tentava di disfarsi di un borsello in cui la sostanza era contenuta in plichi cellofanati e termosaldati, senza considerare che, nel corso della perquisizione, non fosse stata rinvenuta alcuna termosaldatrice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15320/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che si tratta di motivo inammissibile, poiché si sollecita in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione del fatto e rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa il mancato rinvenimento di una termosaldatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO CASTRIOTTA CARMINE nato a TERMOLI il 16/07/1973 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Carmine Cristino Castriotta contesta il vizio di motivazione per erronea valutazione della prova indiziaria laddove è stata lui attribuita la titolarità dello stupefacente sul presupposto che i militari intervenuti lo avrebbero notato mentre tentava di disfarsi di un borsello in cui la sostanza era contenuta in plichi cellofanati e termosaldati, senza considerare che, nel corso della perquisizione, non fosse stata rinvenuta alcuna termosaldatrice;
Considerato che si tratta di motivo inammissibile, poiché si sollecita in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione del fatto e rilettura delle fonti probatorie, senza che sussista alcun travisamento probatorio, avendo la sentenza non illogicamente argomentato l'irrilevanza della censura circa il mancato rinvenimento di una termosaldatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CELLER1A