Ordinanza — n. 15319/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE JACQUES nato il 27/10/1987 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Jacques Faye contesta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. per essere stata applicata la contestata recidiva con carente ed illogica motivazione; Considerato che la doglianza è manifestamente infondata e si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la sentenza non illogicamente ricavato dalle plurime condanne specifiche in precedenza riportate dall'imputato la sua più accentuata propensione a delinquere e conseguentemente ritenuto che la ricaduta nel reato di spaccio di stupefacenti fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del soggetto, senza che tale valutazione di merito possa essere altrimenti sindacata in questa sede in assenza di specifiche censure modulate con riferimento al caso di specie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 15319/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE JACQUES nato il 27/10/1987 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Jacques Faye contesta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. per essere stata applicata la contestata recidiva con carente ed illogica motivazione; Considerato che la doglianza è manifestamente infondata e si pone in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la sentenza non illogicamente ricavato dalle plurime condanne specifiche in precedenza riportate dall'imputato la sua più accentuata propensione a delinquere e conseguentemente ritenuto che la ricaduta nel reato di spaccio di stupefacenti fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del soggetto, senza che tale valutazione di merito possa essere altrimenti sindacata in questa sede in assenza di specifiche censure modulate con riferimento al caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANC RIA oggi,