Ordinanza — n. 15318/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REGA SALVATORE nato a PORTICI il 24/04/1954 REGA FABIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/10/1995 TOSCANO GIANLUCA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/02/1996 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Salvatore Rega e Gianluca Toscano contestano la correttezza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale e con riferimento all'art. 110 cod. pen., avendoli il giudice del merito ritenuti correi di Fabio Rega nel trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando, nonostante la dichiarazione di quest'ultimo di aver commesso il fatto da solo e pur non essendovi elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità anche dei suddetti ricorrenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 15318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: reso sul punto non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive (essendo dette circostanze peraltro state concesse in regime di equivalenza sulla recidiva); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REGA SALVATORE nato a PORTICI il 24/04/1954 REGA FABIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/10/1995 TOSCANO GIANLUCA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/02/1996 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Salvatore Rega e Gianluca Toscano contestano la correttezza della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale e con riferimento all'art. 110 cod. pen., avendoli il giudice del merito ritenuti correi di Fabio Rega nel trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando, nonostante la dichiarazione di quest'ultimo di aver commesso il fatto da solo e pur non essendovi elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità anche dei suddetti ricorrenti;
Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché si limita a riproporre doglianze in punto di ricostruzione del fatto, già sollevate con l'appello ed adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata, ove vengono non illogicamente argomentate le ragioni del ritenuto concorso e dell'inattendibilità della dichiarazioni rese dal correo Fabio Rega per addossarsi la responsabilità al fine di tutelare i propri congiunti); Ritenuto che anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata esclusione degli effetti della recidiva nei confronti di tutti e tre gli imputati, sono parimenti inammissibili, avendo la sentenza impugnata (pag.
5) reso sul punto non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive (essendo dette circostanze peraltro state concesse in regime di equivalenza sulla recidiva); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAN ERIA