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Ordinanza — n. 15317/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15317/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE GIROLAMO nato a PALERMO il 18/04/1963 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, precisione e concordanza, attribuendo illogicamente credibilità alle dichiarazioni rese dal teste Leonardi e fondando la decisione sulle non condivisibili valutazioni del c.t. del pubblico ministero piuttosto che sulle più convincenti spiegazioni fornite dal consulente tecnico della difesa, confortate dalle verifiche sulla regolarità degli acquisti e vendite di carburante in precedenza effettuate presso l'impianto di distribuzione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imposta sui carburanti frode all'imposta sul valore aggiunto imputazione contabile inchiesta per sottrazione d'imposta contenzioso tributario onere della prova del contribuente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE GIROLAMO nato a PALERMO il 18/04/1963 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, precisione e concordanza, attribuendo illogicamente credibilità alle dichiarazioni rese dal teste Leonardi e fondando la decisione sulle non condivisibili valutazioni del c.t. del pubblico ministero piuttosto che sulle più convincenti spiegazioni fornite dal consulente tecnico della difesa, confortate dalle verifiche sulla regolarità degli acquisti e vendite di carburante in precedenza effettuate presso l'impianto di distribuzione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato;

Considerato, invero, che si tratta di mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 13), essendosi attribuito, tra l'altro, non illogico rilievo alla contabilità non ufficiale rinvenuta presso l'impianto ed essendosi comunque argomentata la ritenuta sussistenza dei reati in modo non manifestamente illogico, con attenta analisi delle doglianze proposte con il gravame, insuscettibili di rivalutazione in questa sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAN LENA oggi, ___2 .