Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued for a sentence reduction and different balancing of mitigating circumstances, but the lower court had already granted the requested mitigation without needing further analysis. The court rejected the appeal because the grounds failed to provide specific factual or legal arguments to challenge the lower court's precise reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are generic and lack a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified, failing to establish a correlation between the arguments and the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAREZZA ANIELLO nato a NAPOLI il 02/12/1973 avverso la sentenza del 30/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salvarezza Aniello; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame risulta egualmente inammissibile per manifesta infondatezza oltre che per genericità; rilevato che risulta corretto quanto osservato dalla Corte di merito che, in ordine alla richiesta di diminuzione della pena, ha messo in evidenza come il motivo sul punto non contenesse alcuna concreta valutabile censura sulla cui base poter decidere se mitigare la stessa, così impedendo al Collegio di poter apprezzare il motivo di gravame e fornire pertinente risposta; che, con riferimento alle invocate attenuanti generiche, la Corte territoriale ha osservato che le stesse erano state concesse mentre nessun accenno, contrariamente a quanto erroneamente affermato nel presente ricorso, veniva svolto circa la richiesta di un diverso bilanciamento; che, pertanto, il motivo di gravame non si confronta e confuta la precisa motivazione della Corte di appello; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre4iente Antonio Costantini Angelo tanzo DEPOSiT TO IN CAN og