Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15135/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false testimony prescription, ruling statute of limitations expired after appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime of false testimony had expired. The appellant argued the offense occurred in 2011, but the court found the actual incident happened in 2013, making the limitation period expire in May 2021. Since this expiration date was after the appellate court's March 2021 judgment, the defense of prescription could no longer be raised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The court must reject an appeal based on prescription if the limitation period expires after the appellate judgment, as the right to raise the defense is extinguished at that point.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony statute of limitations prescription defense appellate judgment procedural inadmissibility falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA MASSIMO nato a PALERMO il 10/10/1964 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bonura Massimo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso in cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente, attraverso un'alternativa analisi del compendio processuale, tenta di accreditare una differente lettura della vicenda che ha portato la Corte territoriale, con motivazione completa e logica (pagg. 3, 4 e 5 sentenza) ad escludere che il ricorrente potesse aver assistito ad un incidente stradale in quanto logicamente incompatibile rispetto ai dati oggettivi nonché da altre testimonianze; operazione, quella del Bonura, all'evidenza preclusa in sede di legittimità; considerato che la dedotta prescrizione del reato risulta manifestamente infondata tenuto conto che la falsa testimonianza presso il Giudice di Pace è intervenuta all'udienza del 15 novembre 2013 e non il 15 novembre 2011, come erroneamente osservato nel ricorso; che pertanto la prescrizione viene a maturare il 13 maggio 2021, data successiva alla decisione del 26 marzo 2021; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 13 maggio 2021 in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Antonio Costantini Angel stanzo DE 7 1