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Ordinanza — n. 15131/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between new grounds and original appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the first time in the appeal that a specific recidivism period should be erased, claiming this was a new ground. The court rejected this because the new argument had no logical connection to the grounds raised in the original appeal and lacked concrete motivation.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; New grounds in an appeal must relate to the heads or points of the decision set out in the original act of appeal, and must be supported by concrete motivation.

Parole chiave

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new grounds appeal connection original appeal inadmissible appeal concrete motivation recidivism erasure recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020
(tra le ultime, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA.] AUREL nato a LECI( ALBANIA) il 18/08/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Lucaj Aurei; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata decisione in ordine al motivo nuovo presentato in appello con cui si richiedeva l'elisione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e comunque generico; si osserva che il motivo nuovo non aveva alcun rapporto rispetto ai motivi di gravame che nulla deducevano quanto a ritenuta recidiva: deve rinviarsi a giurisprudenza ormai consolidata secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (tra le ultime, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun Eugen Gheorghe, Rv. 280783), dovendosi ritenere altresì che la istanza era priva di concreta motivazione; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Antonio Costantini Angel ostanzo DE.POSTra0 !N 1A og g