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Ordinanza — n. 15130/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic recidivism claim fails to challenge complete lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the finding of recidivism, but the court noted the appeal merely repeated grievances already thoroughly refuted by the lower court. The lower court had established habitual criminality based on eleven prior convictions, recent detention, and a lack of work, satisfying the requirements of Article 103 of the Penal Code regarding social danger.

Regesto Legislator

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Art. 103 cod. pen.; An appeal challenging a recidivism finding is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately refuted by the lower court, which has provided complete and sufficient reasoning based on the statutory requirements of social danger and criminal progression.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible grounds Article 103 Penal Code habitual criminality social danger assessment lower court reasoning Italian Cassation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 103 cod. pen.
art. 103 cod. pen
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEWDE GHEBREAMLAK SEMERE nato a ROMA il 07/10/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Zewde Ghebreamlak Semere; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente alla ritenuta recidiva, il motivo risulta generico in quanto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dal Giudici di merito che hanno messo in evidenza la constatata progressione nel delinquere costante nel tempo complessivamente apprezzando anche i ben undici precedenti penali; elementi valorizzati unitamente al recente trascorso detentivo che hanno fatto ritenere ai Giudici di merito la propensione criminale del medesimo, privo di qualsivoglia attività lavorativa, così da giustificare la dichiarazione di abitualità; motivazione conferente e completa quanto a presupposti richiesti dall'art. 103 cod. pen. che dà conto dell'attuale e concreta pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Angel