Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ciro Ferrante inadmissible de plano. The defendant personally signed the petition and supporting documents, violating the requirement that such filings must be signed by a qualified defense attorney. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the petition and new arguments are signed personally by the accused rather than by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE CIRO nato a NAPOLI il 06/01/1998 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIciata_av_vise-a-1-1-e-parti; L ft, udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ciro Ferrante ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di evasione. Il ricorrente censura la mancata assoluzione ex art.129 cod. proc. pen..
2. A prescindere dalla genericità del motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, mentre il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
3. Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini Angel Costanzo DEPOSITATOMeffishifFDA