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Ordinanza — n. 15125/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing balance between generic mitigating factors and recidivism aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Tomaselli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The territorial court had already refuted the argument that the balance between generic mitigating circumstances and the aggravation of recidivism was incorrect, noting the defendant's personality justified the equivalence. The court upheld this reasoning, stating that the increase for continuation was not illogical and thus not subject to review on grounds of legality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has adequately refuted the challenge to the balance between mitigating and aggravating circumstances, particularly regarding recidivism and the defendant's personality, without illogicality in the sentencing increase.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism aggravation generic mitigating circumstances sentencing balance review continuation penalty increase legality grounds review procedural costs award adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ROCCO nato a NAPOLI il 04/02/1990 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tomaselli Rocco; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura, in forma non sempre intellegibile, il bilanciamento in termini di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, inclusa la recidiva, la Corte territoriale ha adeguatamente confutato le censure formulate in quella sede facendo presente che, da un lato la recidiva fosse stata adeguatamente valutata come sussistente, dall'altro, la personalità del soggetto, a prescindere da imposizioni di legge, faceva ritenere corretta l'operato bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, motivazione in ordine alla determinazione complessiva della pena anche con riferimento all'aumento per la continuazione che, in quanto non illogica, non è censurabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Antonio Costantini Angel ostanzo DEPOSITATO IN CA7LLERIA • 9 A, 1Z og