Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible for being mere factual criticisms and lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Truzzi Nicolas and Guercilena Satomy inadmissible. The court ruled that the grievances were merely factual criticisms rather than legal arguments, and they merely repeated points already adequately examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual criticisms or merely reproduce arguments already decided by the court of first instance without raising new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUZZI NICOLAS nato a BOLOGNA il 23/05/1989 GUERCILENA SATOMY nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 19/03/1986 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Truzzi Nicolas e Guercilena Satomy; OSSERVA Ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenuta responsabilità per Truzzi e Guercilena in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., le doglianze dedotte nei ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); considerato che, quanto alla ritenuta recidiva, i motivi dedotti da Truzzi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della aumentata capacità criminale del ricorrente;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presi nte Antonio Costantini Angelo fstanzo D EPOSiTATO IN C ELLERIA Yg • i ja i r7/20 /27