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Ordinanza — n. 15120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as reasons on sentencing motivation are inadmissible in ordinary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Thiame Balde inadmissible regarding the court's sentencing motivation. The appellant argued that the territorial court failed to provide sufficient detail on the reduction of generic mitigating circumstances and the final penalty amount. The court rejected this, ruling that detailed justification is only mandatory when the sentence significantly exceeds the statutory range, and the lower court adequately referenced the crime's gravity and ongoing related proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals challenging the motivation of sentencing are inadmissible unless the lower court failed to provide reasons for the reduction of generic mitigating circumstances or the penalty is significantly higher than the statutory range.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation generic mitigating circumstances penal reduction statutory range Corte di Cassazione legittimità adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAME BALDE (CUI 04ZSONM) nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Thiame Balde; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio di cui agli atti di ricorso dei due distinti difensori, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la estensione della diminuzione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto riferimento all'esistenza di procedimenti penali in corso per analoghi reati ed alla gravità complessiva del fatto che solo occasionalmente non è pervenuta a più gravi conseguenze; considerato che quanto alla pena, va ribadito il principio di diritto secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficiente il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Angel ostanzo DEPOS