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Ordinanza — n. 15118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and procedural time bar on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the lack of motivation for generic mitigating circumstances and the non-applicability of a specific non-punishability article, but the court found these arguments generic and unfounded. Furthermore, the court ruled that the statute of limitations for the crime had expired after the appellate judgment, rendering the claim to extinguish the crime via prescription inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific interest regarding mitigating circumstances is inadmissible, and a claim for prescription extinguishing the crime is inadmissible if the limitation period expired after the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest statute of limitations generic arguments court costs motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSIGNUOLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui — con motivo invero non chiaro sul punto - si deducono censure in ordine "alla motivazione posta a base della concessione delle attenuanti generiche", si osserva che la deduzione è manifestamente infondata visto che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state concesse tanto che il Primo giudice aveva ridotto la pena partendo dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione pervenendo a quella di un anno di reclusione; qualora il ricorrente volesse censurare la mancanza di motivazione sul punto, si rileva la carenza di interesse in capo al Rossignolo non potendo lo stesso vantare alcun effetto favorevole in ipotesi di accoglimento del relativo motivo; rilevato che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità sia complessivamente reputando la pena che veniva individuata nella sua pena base in misura (seppur di poco) superiore rispetto al minimo edittale, sia facendo riferimento all'oggetto giuridico del reato leso attraverso la condotta posta in essere; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presi nte Antonio Costantini Angelo stanzo DEPOSITATO IN CA N og