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Ordinanza — n. 15117/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on eviction claim as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Iftikhar Hussain inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued he was forcibly dragged into his tenant's apartment, but the court found this claim merely reproduced arguments already rejected by the lower court. The court ruled that the appellant had actually entered the premises using the keys to the rented property, rendering his new arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance with correct logical and legal reasoning, without presenting new elements or a different legal perspective.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Inadmissible Appeal Reiteration of Arguments Eviction Dispute Court of Cassation Procedural Bar Tenant Entry inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIKHAR HUSSAIN nato il 15/12/1976 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U/'/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Iftikhar Hussain; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurata sussistenza del reato di evasione quanto ad elemento oggettivo e soggettivo, con particolare riferimento alla parte del ricorso che critica l'esclusa possibilità che il ricorrente fosse stato trascinato con la forza all'interno dell'appartamento dell'inquilino esistente sullo stesso pianerottolo, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito che ha effettuato pedissequo rinvio alle risultanze istruttorie allorché i testi avevano invece affermato che fosse stato il ricorrente, in possesso delle chiavi dell'immobile locato, ad introdursi nell'appartamento (pag. 3 e 4 sentenza); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente (g., Antonio Costantini Angelo stanzo DEPOSiTATO IN CANC EflIA . ogg