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Ordinanza — n. 15115/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hassan Taoufik inadmissible on procedural grounds. The appellant argued for a retrial regarding recidivism and sentencing errors, but the court found the filing date of March 3, 2021, exceeded the 90-day limit for appeals against second-instance judgments. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within the strict statutory period; failure to file within the deadline renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits procedural default late filing court costs tempestività dell'istanza di ricusazione termine calcolato a ore ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e violazione di legge sostanziale e processuale quanto ad applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN TAOUFIK nato il 04/01/1984 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdate-avvi-se-a-14e-p-errt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Taoufik Hassan ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Prato in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e violazione di legge sostanziale e processuale quanto ad applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.

4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Firenze, intervenuta in data 3 dicembre 2020, è stata depositata il 3 marzo 2021, ultimo giorno utile rispetto ai novanta giorni indicati in dispositivo; data, quella del 3 marzo 2021, a partire dalla quale decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., a loro volta scaduti il 19 aprile 2021. Circostanza che, alla luce del proposto ricorso per via telematica il 31 maggio 2021, fa sì che i termini siano ampiamente spirati all'atto del deposito dell'impugnazione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere relatore Il Pffidente tt Antonio Ci tantini Angel ostanzo DEPOSITATO IN CA