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Ordinanza — n. 15113/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to inadmissible procedural grounds under new criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds raised did not fall within the limited scope permitted for appeals against plea bargain sentencing. The appellant challenged the legal qualification of the facts, arguing insufficient motivation in the lower court's decision. The Court ruled that such challenges are only admissible if they are immediately obvious or result from a manifest error, rejecting the general claim of procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second part, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are restricted to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general challenges to motivation unless they constitute a manifest error or are immediately obvious.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal legal qualification error criminal procedure code procedural defect censura costituzionale motivi di cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHI ABDELALATI nato il 04/01/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOclate-awise-a-~; • udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Zahi Abdelalati impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la ritenuta di giustizia in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente deduce carenze di motivazioni specie quanto a qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. AI di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere relatore Il Presidente Antonio Costantini Angel tanzo :TATO IN CA E