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Ordinanza — n. 15112/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15112/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHLIH MOUNIR nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Benchlih Mounir; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e afferente a motivo non consentito; considerato che, infatti, la Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle precedenti condanne; motivazione non sindacabile in questa sede anche in considerazione della sua manifesta infondatezza in ragione della pendenza per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHLIH MOUNIR nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Benchlih Mounir; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e afferente a motivo non consentito; considerato che, infatti, la Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle precedenti condanne; motivazione non sindacabile in questa sede anche in considerazione della sua manifesta infondatezza in ragione della pendenza per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena infrazioni uniche e continuate infrazione privilegiata ripetute violazioni del diritto degli stranieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHLIH MOUNIR nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Benchlih Mounir; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e afferente a motivo non consentito; considerato che, infatti, la Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, fosse indice di riprovevolezza ed accresciuta capacità criminale, anche in ragione delle precedenti condanne; motivazione non sindacabile in questa sede anche in considerazione della sua manifesta infondatezza in ragione della pendenza per fatti di violenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Angel Costanzo DEPOSITATO IN CANCS. N oggi.,