Italian court dismisses appeal claiming lack of subjective motivation regarding home detention escape due to sleep.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mollica Aldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already addressed the claim that the judgment lacked subjective motivation regarding why the defendant failed to notice repeated doorbell sounds while in home detention. The court found this argument merely repetitive of previously rejected points and noted that the defendant's failure to respond to persistent alerts was legally sufficient to justify his removal from home detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal alleging a lack of subjective motivation is inadmissible when the lower court has already provided pertinent reasoning on the facts, and the appellant's arguments are merely repetitive of previously dismissed points or manifestly unfounded based on established case law regarding the justification for removing a detainee from home detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA ALDO nato a SALERNO il 29/08/1973 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U'r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mollica Aldo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurava in ordine al difetto di motivazione quanto ad elemento soggettivo, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5), avendo la Corte di merito fornito pertinente motivazione in ordine ai motivi che impedivano di ritenere plausibile che il controllo operato nei confronti del ricorrente, con plurimi richiami sonori, non avesse avuto esito perché il ricorrente non si fosse avveduto a causa del forte sonno; rilevato che il motivo, inoltre, si palesa anche manifestamente infondato in considerazione della costante giurisprudenza secondo, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Antonio Cost