Ordinanza — n. 15110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Di Rocco Antonietta; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alle censure che attengono ai vizi di motivazione quanto ad offensività del delitto di evasione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. proc. pen., i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sentenza di appello, ma anche pagg. 2, 3 e 4 della sentenza del Tribunale); considerato che i motivi, in realtà, sono tutti indistintamente tesi ad accreditare la versione a mente della quale la ricorrente fosse uscita dall'abitazione della sorella in cui si trovava da poco tempo agli arresti domiciliari per recarsi dai carabinieri ed essere condotta in carcere; evenienza smentita dalle risultanze che, seppure davano conto del litigio con la sorella, escludevano, con motivazione coerente e completa, la possibilità che l'allontanamento fosse a ciò funzionale, così inducendo i giudici di merito a ritenere esistente l'offensività, escludere la possibilità di concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche in ragione dei numerosissimi precedenti penali (tanti dei quali proprio per evasione e violazione di prescrizioni di vario tenore), oltre che la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. proc. pen., i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sentenza di appello, ma anche pagg. 2, 3 e 4 della sentenza del Tribunale); considerato che i motivi, in realtà, sono tutti indistintamente tesi ad accreditare la versione a mente della quale la ricorrente fosse uscita dall'abitazione della sorella in cui si trovava da poco tempo agli arresti domiciliari per recarsi dai carabinieri ed essere condotta in carcere; evenienza smentita dalle risultanze che, seppure davano conto del litigio con la sorella, escludevano, con motivazione coerente e completa, la possibilità che l'allontanamento fosse a ciò funzionale, così inducendo i giudici di merito a ritenere esistente l'offensività, escludere la possibilità di concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche in ragione dei numerosissimi precedenti penali (tanti dei quali proprio per evasione e violazione di prescrizioni di vario tenore), oltre che la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Di Rocco Antonietta; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alle censure che attengono ai vizi di motivazione quanto ad offensività del delitto di evasione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. proc. pen., i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sentenza di appello, ma anche pagg. 2, 3 e 4 della sentenza del Tribunale); considerato che i motivi, in realtà, sono tutti indistintamente tesi ad accreditare la versione a mente della quale la ricorrente fosse uscita dall'abitazione della sorella in cui si trovava da poco tempo agli arresti domiciliari per recarsi dai carabinieri ed essere condotta in carcere; evenienza smentita dalle risultanze che, seppure davano conto del litigio con la sorella, escludevano, con motivazione coerente e completa, la possibilità che l'allontanamento fosse a ciò funzionale, così inducendo i giudici di merito a ritenere esistente l'offensività, escludere la possibilità di concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche in ragione dei numerosissimi precedenti penali (tanti dei quali proprio per evasione e violazione di prescrizioni di vario tenore), oltre che la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pres e te Antonio Costantini Angel anzo UL) DEPOSITATO IN CAIN1,r!'"