Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and insufficiently specific grounds challenging the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alhaud Abderrazak inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of motivation regarding the escape charge, but the court found his arguments generic and lacking specific factual or legal critique. Consequently, the appeal was rejected because it failed to articulate precise reasons linking the contested decision to the alleged errors, violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 363, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual or legal reasons for the alleged error, without establishing a clear correlation between the contested decision and the arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOUD ABDERRAZAK nato il 01/03/1984 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Alhaud Abderrazak; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto delitto di evasione risulta manifestamente infondato e generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificìtà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente la sentenza analizza la condotta che ha portato a ritenere Alloud responsabile del delitto di evasione (pag. 3), motivazione che il ricorrente non censura in nessuna sua parte salvo fare riferimento ad una apodittica mancanza di motivazione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pres e Antonio Costantini Angel