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Ordinanza — n. 15108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal critique against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds presented by the appellant. The appellant failed to articulate specific factual or legal arguments challenging the appellate court's decision to reduce the sentence based on generic mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to verify the contested recidivism and the application of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for genericity if it fails to specify the precise factual or legal grounds for review, lacking any indication of the correlation between the arguments of the contested decision and those of the appeal.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal requirements specific factual critique legal argument specificity recidivism mitigation revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINERVINO DANIELE nato a COSENZA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; -LE esaminati i motivi del ricorso di Minervino \David OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla sentenza che ha parzialmente riformato con rideterminazione della pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla contestata recidiva, risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pres.de Antonio Costantini Angelo nzo DEPOSITATO IN CANC71 ERA