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Ordinanza — n. 15107/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to statute of limitations extinction and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had expired by October 2021. The appellant argued that procedural acts between 2014 and 2021 interrupted the limitation period, but the court found the first-instance judgment of December 2017 sufficient to interrupt it. Consequently, the court ruled that the crime extinguished before the appellate judgment, rendering the appeal void under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 157 c.p.; The appeal is inadmissible when the statute of limitations for the crime has expired prior to the appellate judgment, as the first-instance decision constitutes a valid interruption of the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal procedure inadmissible appeal interruption of limitation extinction of crime Cassa delle ammende procedural defect decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 157 c.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUTEK MATTEO nato a GROSSETO il 25/03/1991 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kutek Matteo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura l'intervenuta prescrizione in ragione dell'assenza di atti ínterruttívi intercorrenti tra la data della citazione diretta a giudizio intervenuta il 4 agosto 2014 e il decreto di citazione in appello asseritanente risalente 30 marzo 2021, il ricorso risulta manifestamente infondato in considerazione dell'intervenuta interruzione della prescrizione a seguito della decisione di primo grado del 5 dicembre 2017; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 24 ottobre 2021 in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ìl 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il PrsJdente Antonio Costantini Ang stanzo DEPOSITATO IN CO ' 7z1Z, og