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Ordinanza — n. 15106/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were mere complaints and lacked specific argumentative flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosa Tallarita inadmissible because its substantive grounds were merely complaints rather than legal arguments. The appellant attempted to refute the crime under Article 336 of the Penal Code by lamenting the omission of an alternative thesis without identifying specific logical flaws in the lower court's reasoning. The court ruled that such generic grievances, which merely reproduce procedural acts or re-evaluate evidence, fall outside the scope of the admissibility review for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grounds consist solely of mere complaints or general lamentations regarding the omission of an alternative thesis, without specifying precise argumentative deficiencies or logical inconsistencies in the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere complaints grounds omission of alternative thesis Article 336 Penal Code logical flaws in motivation tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 336 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLARITA ROSA nato a VILLABATE il 26/12/1965 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Uul visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tallarita Rosa; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai due motivi di ricorso sostanzialmente rivolti a confutare la sussistenza del contestato delitto di cui all'art. 336 cod. pen., gli stessi si rivelano non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto specie nella parte in cui riproducono, tra l'altro parzialmente, atti del procedimento ed il tenore di dichiarazioni già complessivamente e logicamente apprezzate; considerato che gli stessi, per come riportati nel ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione ed una lettura alternativa delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità; che deve essere ribadita l'inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Antonio Costantini Ang Costanzo t-rsts, D