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Ordinanza — n. 15105/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded due to prior criminal history and long delay in seeking military intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Liguori inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic and unfounded because the lower court already provided a valid explanation for why the statutory exemption from punishment could not apply. This decision relied on Liguori's extensive prior criminal record for similar offenses and the significant time elapsed since he last intervened with the military.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and unfounded, particularly when the lower court has already addressed the lack of non-punishment due to prior criminal history and the passage of time.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal Art. 131-bis code prior criminal record statutory exemption court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Liguori Alessandro; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati della stessa specie, sia facendo riferimento al significativo lasso di tempo che vedeva il ricorrente opporti all'intervento di ben quattro militari; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Antonio Ci -tantini Angel ostanzo DEPOSiTATO IN ,T C