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Ordinanza — n. 15101/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prison insults, citing established law and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tramacere Davide inadmissible regarding charges of public insults in a prison setting. The lower court correctly identified that other detainees and staff heard the high-pitched insults and found no legal basis for generic mitigating circumstances due to the provoking tone and prior history. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and lacking logical flaws in the original sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The Court of Cassazione holds that appeals regarding the characterization of a prison cell as a public place for insults are inadmissible if already properly examined, and the denial of generic mitigating circumstances is binding when based on the provoking nature of the acts and the presence of witnesses.

Parole chiave

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prison insults public place generic mitigating inadmissible appeal provoking tone Cassazione sentencing logic perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
art. 341-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 26028 del 15/05/2018
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è gìustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMACERE DAVIDE nato a MESAGNE il 27/11/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tramacere Davide; OSSERVA Ritenuto che, quanto ad integrazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto che la cella sia un luogo pubblico, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivelandosi la censura manifestamente infondata anche in ragione della consolidata giurisprudenza sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 26028 del 15/05/2018, D R, Rv. 273417); rilevato che, quanto alla possibilità che le offese fossero sentite da altre persone, la Corte di merito ha ben evidenziato la presenza di altri detenuti e del personale in servizio presso la struttura carceraria tenuto conto del tono alto con cui furono manifestatele le offese;

Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato l'assenza di elementi tali da giustificarne il riconoscimento, in presenza dei plurimi precedenti e della gravità del fatto di reato, della gratuità delle offese e del tono provocatorio; considerato, pertanto. che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è gìustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Antonio Costantini Ange Costanzo