Ordinanza — n. 15099/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMACERE DAVIDE nato a MESAGNE il 27/11/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tramacere Davide; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha espresso un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo preso in esame la minimale pena base da cui era partito il primo giudice ritenuta complessivamente adeguata; deve, nondimeno, osservarsi che nonostante la Corte di appello abbia inteso motivare in ordine all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, la censura formulata in questa sede si rivela indeducibile in considerazione della mancata formulazione del relativo motivo in sede di gravame; circostanza che rende il motivo inammissibile oltre che per le ragioni sopra espresse, anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMACERE DAVIDE nato a MESAGNE il 27/11/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tramacere Davide; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura che riguarda la parte della decisione che ha espresso un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo preso in esame la minimale pena base da cui era partito il primo giudice ritenuta complessivamente adeguata; deve, nondimeno, osservarsi che nonostante la Corte di appello abbia inteso motivare in ordine all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, la censura formulata in questa sede si rivela indeducibile in considerazione della mancata formulazione del relativo motivo in sede di gravame; circostanza che rende il motivo inammissibile oltre che per le ragioni sopra espresse, anche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente f Antonio Costantini Angel anzo DEPOSITATO IN CANCrI LThA