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Ordinanza — n. 15098/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15098/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO FABIO nato a CATANZARO il 14/01/1992 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romeo Fabio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso il quale si censura cumulativamente violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto ad attendibilità dei testi di polizia giudiziaria, sia quanto all'elemento oggettivo, sia quanto ad elemento soggettivo con particolare riferimento alla dedotta possibile sussistenza della esimente di cui all'art 393-bis cod. pen., le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 motivazione quarto periodo) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi al controllo del tasso alcoolemico ed alla perquisizione, avesse spintonato colpendo con calci e pugni il militare, evenienza resa palese dal contenuto del verbale utilizzato ai fini della decisione in ragione del rito abbreviato prescelto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15098/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sia quanto ad attendibilità dei testi di polizia giudiziaria, sia quanto all'elemento oggettivo, sia quanto ad elemento soggettivo con particolare riferimento alla dedotta possibile sussistenza della esimente di cui all'art 393-bis cod. pen., le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 motivazione quarto periodo) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi al controllo del tasso alcoolemico ed alla perquisizione, avesse spintonato colpendo con calci e pugni il militare, evenienza resa palese dal contenuto del verbale utilizzato ai fini della decisione in ragione del rito abbreviato prescelto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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addebito di tasse ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO FABIO nato a CATANZARO il 14/01/1992 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romeo Fabio; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso il quale si censura cumulativamente violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. sia quanto ad attendibilità dei testi di polizia giudiziaria, sia quanto all'elemento oggettivo, sia quanto ad elemento soggettivo con particolare riferimento alla dedotta possibile sussistenza della esimente di cui all'art 393-bis cod. pen., le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 motivazione quarto periodo) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi al controllo del tasso alcoolemico ed alla perquisizione, avesse spintonato colpendo con calci e pugni il militare, evenienza resa palese dal contenuto del verbale utilizzato ai fini della decisione in ragione del rito abbreviato prescelto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pres)tjfente Antonio Costantini Angelo stanz