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Ordinanza — n. 15096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of plea bargaining consent under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a plea bargain, arguing it violated procedural rights. The court ruled that such challenges are explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging plea agreements are strictly inadmissible as the law expressly forbids such remedies to ensure the finality of negotiated settlements.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissible appeal de plano dismissal Criminal Procedure Code finality of settlement impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale violazione dei trattati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
(Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI BRUNO EMANUELE nato a NAPOLI il 05/09/1993 avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato-awiso-afig-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Ersilia Caivanese DEp '