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Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACHE NICUSOR (CUI 05E8QTI) nato il 17/12/1997 avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO• • udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione);

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACHE NICUSOR (CUI 05E8QTI) nato il 17/12/1997 avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO• • udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te Ersilia CalVàpese Angelo osanzo ) DEPOSITATO IN CA. LLERIA oggi, 1 2