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Ordinanza — n. 15089/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15089/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15089/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCHINI ALDO nato a RIMINI il 05/04/1961 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAclat-e-av3.4so-alle-pa4i,; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto tardivamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid Ersilia eal ese Angelo zo ITATO IN oggi, IL CAKI

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Ordinanza — n. 15089/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid Ersilia eal ese Angelo zo ITATO IN oggi, IL CAKI

Parole chiave

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opposizione tardiva restituzione del termine scaduto condono delle spese procedurali termini di ricorso estensione della procedura istanza di ricusazione tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCHINI ALDO nato a RIMINI il 05/04/1961 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAclat-e-av3.4so-alle-pa4i,; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto tardivamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid Ersilia eal ese Angelo zo ITATO IN oggi, IL CAKI