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Ordinanza — n. 15087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSOIU MARIA CAMELIA nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, di puro fatto e relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sull'esame delle tesi difensive); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 5);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sull'esame delle tesi difensive); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 5);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie impugnabilità della decisione di rinvio rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSOIU MARIA CAMELIA nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, di puro fatto e relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sull'esame delle tesi difensive); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre/icpente Ersilia Cal nese Ang ostanzo DEPOSIT