Ordinanza — n. 15086/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE MONICA nato a CHIERI il 09/08/1972 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di mero fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione di travisamento della prova (si vedano, in particolare, pag. 3, sul riconoscimento in termini di certezza della identità della imputata quale autrice del reato e sulla infondatezza della tesi difensiva; pagg. 4-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u.); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 6-7);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, sul riconoscimento in termini di certezza della identità della imputata quale autrice del reato e sulla infondatezza della tesi difensiva; pagg. 4-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u.); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 6-7);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE MONICA nato a CHIERI il 09/08/1972 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di mero fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione di travisamento della prova (si vedano, in particolare, pag. 3, sul riconoscimento in termini di certezza della identità della imputata quale autrice del reato e sulla infondatezza della tesi difensiva; pagg. 4-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u.); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pp. 6-7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilià Cd2i lvanese Angelo tanzo ( ;7 DEPOS:TATC !N CANCEL _ERA l