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Ordinanza — n. 15084/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15084/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA GAETANO nato a NAPOLI il 11/04/1994 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (primo motivo) (la Corte di appello ha infatti definito generica la doglianza quanto i difetti motivazionali e comunque non dirimente e nella specie neppure sussistente), in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (secondo motivo) (il ricorrente introduce questioni che non dimostra aver sottoposto al giudice di appello; quanto alla tesi difensiva, la Corte di appello ha spiegato perché la stessa non fosse verosimile e comunque fondata) (terzo motivo)(la Corte di appello ha adeguatamente motivato - sulla base dei criteri ex art. 133, primo comma, cod. pen. e della abitualità della condotta, stante ulteriori reati a suo carico con procedimenti definiti e pendenti - la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133, primo comma, cod. pen. e della abitualità della condotta, stante ulteriori reati a suo carico con procedimenti definiti e pendenti - la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Parole chiave

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sanzioni penali altri reati punibilità criminalità grave impunità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e della abitualità della condotta, stante ulteriori reati a suo carico con procedimenti definiti e pendenti - la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA GAETANO nato a NAPOLI il 11/04/1994 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (primo motivo) (la Corte di appello ha infatti definito generica la doglianza quanto i difetti motivazionali e comunque non dirimente e nella specie neppure sussistente), in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (secondo motivo) (il ricorrente introduce questioni che non dimostra aver sottoposto al giudice di appello; quanto alla tesi difensiva, la Corte di appello ha spiegato perché la stessa non fosse verosimile e comunque fondata) (terzo motivo)(la Corte di appello ha adeguatamente motivato - sulla base dei criteri ex art. 133, primo comma, cod. pen. e della abitualità della condotta, stante ulteriori reati a suo carico con procedimenti definiti e pendenti - la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pnsiiente Ersilia CA(lv se I An stanzo DFPOS!TATO IN CP11Cr