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Ordinanza — n. 15083/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDECCHIA PIERO nato a ASCOLI PICENO il 19/11/1984 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 - 3 quanto alla presenza di svariati passeggeri al momento del fatto; pag. 3 quanto alla potenzialità che le offese siano percepite da terze persone; pag. 3 sulla configurabilità del reato di oltraggio; pag. 4 quanto alla gravità del fatto per la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), nonché irrilevanti (quanto alla remissione della querela dopo la sentenza di appello); e da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4-5 sulle circostanze attenuanti generiche e sulla pena, sulla sospensione condizionata della pena subordinata);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - 3 quanto alla presenza di svariati passeggeri al momento del fatto; pag. 3 quanto alla potenzialità che le offese siano percepite da terze persone; pag. 3 sulla configurabilità del reato di oltraggio; pag. 4 quanto alla gravità del fatto per la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), nonché irrilevanti (quanto alla remissione della querela dopo la sentenza di appello); e da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4-5 sulle circostanze attenuanti generiche e sulla pena, sulla sospensione condizionata della pena subordinata);

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie pene e misure infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni oltraggio alla corte sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 quanto alla gravità del fatto per la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDECCHIA PIERO nato a ASCOLI PICENO il 19/11/1984 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 - 3 quanto alla presenza di svariati passeggeri al momento del fatto; pag. 3 quanto alla potenzialità che le offese siano percepite da terze persone; pag. 3 sulla configurabilità del reato di oltraggio; pag. 4 quanto alla gravità del fatto per la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), nonché irrilevanti (quanto alla remissione della querela dopo la sentenza di appello); e da censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4-5 sulle circostanze attenuanti generiche e sulla pena, sulla sospensione condizionata della pena subordinata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Ersiliaja4vanese An Costanzo ( ERI DEPOSITATO N